Bollo auto, la Regione non può chiedere la tassa anche per i mezzi sotto ‘fermo amministrativo’

02 Mar2015

In una legge è stato aggiunta questa possibilità, retroattiva peraltro, ma la Corte Costituzionale aveva ‘stoppato’ un analogo articolo di una normativa regionale nelle Marche

Le regioni non possono imporre l’obbligo di pagare le tasse automobilistiche anche per le vetture soggette a fermo amministrativo o giudiziario. Lo sancisce una sentenza (la 288/2012) della Corte costituzionale che ha dichiarato illegittimo un articolo di una legge della Regione Marche.

Si tratta dell’articolo 10 della legge del 28 dicembre 2011 n. 28 che aveva escluso, con decorrenza dall’anno di imposta 2012, l’esenzione dall’obbligo di pagamento della tassa automobilistica regionale per i beni mobili registrati sottoposti a fermo amministrativo o giudiziario. In pratica secondo la Regione Marche un veicolo che è sotto ‘fermo amministrativo o giudiziario’ deve comunque pagare il bollo.

Per la Corte Costituzionale si tratta infatti di un tributo il cui gettito è attribuito alle regioni ma che resta di esclusiva competenza statale con la conseguenza che devono essere rispettati i criteri fissati dal legislatore nell’esclusione delle esenzioni. Con la sentenza i giudici hanno spiegato che la tassa automobilistica è tributo istituito e regolato da legge statale «attribuita» per intero alle regioni a statuto ordinario assumendo contestualmente la denominazione di tassa automobilistica regionale.

Una situazione analoga si è venuta a creare anche in Toscana con la Regione che il 14 luglio scorso, con la legge 35, “Norme in materia di tasse automobilistiche regionali” dice, al paragrafo 4 dell’articolo 8 quater che “la trascrizione presso il PRA del provvedimento di fermo derivante dalla procedura di riscossione coattiva di crediti di natura pubblicistica non esplica effetti ai fini della interruzione e sospensione dell’obbligo tributario”. Significa che questa legge consente di richiedere la riscossione “retroattiva” della tassa automobilistica per veicoli sottoposti a fermo. Andando, ad una prima valutazione, contro la sentenza della Corte Costituzionale.

Va considerato che il termine di prescrizione del bollo è di quattro anni, considerando l’anno di competenza (l’accertamento del mancato pagamento è possibile entro la fine del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento), la Regione sta chiedendo la riscossione dal 2010. In ballo ci sarebbero, secondo una prima stima sommaria, diversi milioni di euro.

Il bollo è una tassa sulla disponibilità della vettura e anche secondo il codice della strada (art. 94) ha stabilito che “ai fini dell’esonero dall’obbligo di pagamento delle tasse di circolazione e relative soprattasse e accessori derivanti dalla titolarità di beni mobili iscritti ai pubblici registri automobilistici, nella ipotesi di sopravvenuta cessazione dei relativi diritti, è sufficiente produrre ai competenti uffici idonea documentazione attestante la inesistenza del presupposto giuridico per l’applicazione della tassa”. Anche secondo il Ministero delle Finanze l’iscrizione di fermo amministrativo è atto idoneo e sufficiente a provare la temporanea perdita di possesso (anche con effetti retroattivi) di autoveicoli o motoveicoli iscritti al PRA.

Una situazione delicata che presto sarà oggetto di attenzione anche da parte del gruppo Fratelli d’Italia con il consigliere Paolo Marcheschi e il capogruppo Giovanni Donzelli.

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